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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Procedure per la concessione dell'indennizzo
1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.
2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'art.
5.
5. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
(1) (2) (3) (4)
((5))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'art. 5. 5. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo. (1) (2) (3) (4) ((5))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle

funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 3) che "Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017".