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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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vigente al 19/04/2024
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  • Disposizioni in materia
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  • Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non
    coperti da contribuzione
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Testo in vigore dal:  24-11-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Periodi di malattia
1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.
((
1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale
))
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278.