DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
        Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito  presso
l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete
commerciale" che opera  mediante  contabilita'  separata  nell'ambito
della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali. 
  2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il  31  dicembre
2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma  1  sono  tenuti  al
versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura  dello
0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa  unitamente  a  quella
prevista  dalla  legge  2  agosto  1990,   n.   233,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.((9)) 
  3. Per l'anno 1996 il pagamento di  cui  al  comma  2  deve  essere
effettuato in unica  soluzione  entro  il  20  ottobre  1996  con  le
modalita' stabilite dall'INPS. 
  4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2: 
    a) per la  quota  pari  allo  0,07  per  cento  e'  destinata  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 1; 
    b) per la restante quota pari allo 0,02  per  cento  e'  devoluta
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali. 
  5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma  1
a copertura degli oneri derivanti dalla  concessione  dell'indennizzo
vengono devolute alla Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni
previdenziali degli esercenti  attivita'  commerciali,  ove  potranno
essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla
Gestione medesima. 
 
                                                  (1) (2) (3) (4) (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2)
che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli  iscritti  alla  Gestione
dei contributi e  delle  prestazioni  previdenziali  degli  esercenti
attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il  1  gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2006." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo  5  del  citato
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma
2) che "L'aliquota contributiva di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla
gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino  al
31 dicembre 2013." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L.  4  novembre
2010,  n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  19-ter,  comma  2)   che
"L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla
Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27  dicembre
2013,  n.  147,  ha  disposto  (con  l'art.  19-ter,  comma  2)   che
"L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla
Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
380) che  "Dal  1°  gennaio  2022,  l'aliquota  contributiva  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.
207, e' dovuta nella misura dello 0,48 per cento".