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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  11-6-1995

Art. 13

1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni;
b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di ispettore, nonché il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a);
c) nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso nelle lettere precedenti;
d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.
2. Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianità complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonché quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianità maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, è ridotto di un quinto.
4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.
Nota all'art. 13:
- Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recava: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";