DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52. 
(Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica  1924  (*)  -  Art.  2  legge  31
ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32  -  Art.  22
legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) -  Art.  10
                   legge 31 gennaio 1994, n. 97). 
                     (Oggetto dell'imposizione). 
 
  1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e'  sottoposta  ad  accisa,
con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I,  al  momento
della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento  del  consumo
per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 
  2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: 
    a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili  ai  sensi
della normativa vigente in materia, con potenza non  superiore  a  20
kW; 
    b) impiegata negli aeromobili,  nelle  navi,  negli  autoveicoli,
purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli  accumulatori,
nonche' quella prodotta da gruppi  elettrogeni  mobili  in  dotazione
alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; 
    c)  prodotta  con  gruppi  elettrogeni  azionati  da  gas  metano
biologico; 
    d) prodotta da piccoli  impianti  generatori  comunque  azionati,
purche' la loro potenza  disponibile  non  sia  superiore  ad  1  kW,
nonche'  prodotta  in  officine  elettriche  costituite   da   gruppi
elettrogeni di soccorso aventi potenza  disponibile  complessiva  non
superiore a 200 kW; 
    e) utilizzata principalmente  per  la  riduzione  chimica  e  nei
processi elettrolitici e metallurgici; 
    f) impiegata nei processi mineralogici; 
    g) impiegata per la  realizzazione  di  prodotti  sul  cui  costo
finale, calcolato in media per unita', incida per  oltre  il  50  per
cento. 
  3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: 
    a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per
mantenere la capacita' di produrre elettricita'; 
    b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili  ai  sensi
della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore
a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni; ((58)) 
    c)  utilizzata  per  l'impianto   e   l'esercizio   delle   linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 
    d)  impiegata  per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  linee   di
trasporto urbano ed interurbano; 
    e) consumata  per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni  di
residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW,
fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per  i  consumi  superiori  ai
limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle
oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n.  15
del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44; 
  4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha  facolta'  di
autorizzare,  nel  periodo  tra  la  realizzazione  e   l'attivazione
regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da  imposta  per  la
prova ed il collaudo degli apparecchi. (29) (40a) 
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  (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo
unico  delle  disposizioni  di  carattere   legislativo   concernenti
l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le  modifiche  apportate  con
l'allegato  C  del  regio  decreto-legge  16  gennaio  1936,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giuno 1936,  n.  1334  e
con l'allegato H del decreto legislativo  luogotenenziale  26  aprile
1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art.  90
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
  (**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda  il  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. 
  (1) Per le aliquote vedasi allegato I. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 60, comma 3)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, ha disposto (con l'art. 1,  comma
1) che "[. . .] le parole: "oli minerali",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "prodotti  energetici"  e  le   parole:
"metano" e "gas metano", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "gas naturale"." 
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AGGIORNAMENTO (40a) 
  Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha disposto (con l'art.  18,  comma
5)  che  "A  decorrere  dall'anno  2012   l'addizionale   provinciale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  e'  soppressa  e  il  relativo
gettito spetta allo Stato. A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo  dell'accisa
sull'energia  elettrica  in  modo  da  assicurare  l'equivalenza  del
gettito." 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
911) che "L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n.  504,  si  applica  anche  all'energia  elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili  ai  sensi  della
normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a  20
kw, consumata dai soci delle societa'  cooperative  di  produzione  e
distribuzione dell'energia elettrica di cui  all'articolo  4,  numero
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi  diversi
dalle abitazioni".