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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  24-2-1994

Art. 10

(Autoproduzione e benefici
in campo energetico).
1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.
2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.