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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  31-3-2001
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Art. 15

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.
3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento.
4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.
6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d).
7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".