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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  11-6-1995

Art. 14

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:
a) secondo le modalità previste dall'art. 31-bis, lettera a);
b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonché la composizione della commissione che procederà alla selezione.
2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".
3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.