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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 2

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Fonti ). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
2- bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è:
"Art. 2.
a)-b) (omissis);
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato):
"Art. 2. - A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livello di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.
A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (Istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio):
"Art. 1. - È istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il Comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".
- La legge n. 281/1985 reca: "Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa, delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori immobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio".
- La legge n. 287/1990 reca: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
- Si riporta l'art. 33 della Costituzione:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Gli articoli 6 e seguenti della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) concernono l'autonomia delle università e degli enti di ricerca, l'organizzazione del Ministero dell'università.
- L'art. 2, comma 1, della legge n. 421/1992 tratta della razionalizzazione, revisione e disciplina in materia di pubblico impiego.