DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 86 
                      Accertamento del passivo 
 
  1. Entro un mese dalla nomina i  commissari  comunicano  a  ciascun
creditore  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   della
procedura e le somme risultanti a  credito  di  ciascuno  secondo  le
scritture e i  documenti  della  banca.  La  comunicazione  s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene  a  mezzo
posta  elettronica  certificata  se   il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata ((...)) presso la sede dell'impresa o la  residenza  del
creditore. Se il  destinatario  ha  sede  o  risiede  all'estero,  la
comunicazione puo' essere effettuata ((con le stesse  modalita'))  al
suo  rappresentante  in  Italia,  se  esistente.  Contestualmente   i
commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro  il  termine
di cui  al  comma  4,  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata, le cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con
l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. 
  2. Analoga comunicazione  viene  inviata  a  coloro  che  risultino
titolari di diritti reali  sui  beni  e  sugli  strumenti  finanziari
relativi ai servizi previsti  dal  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 in  possesso  della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi
diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
  2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo  92-bis,  i  commissari,
sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  possono   provvedere   alle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per  singole  categorie  di
aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare  l'elenco
provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e'  depositato  presso
la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi
diritto, fermo in ogni  caso  il  diritto  di  ciascuno  di  prendere
visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi  del  comma  5  decorre  dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. 
  3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   indicato   dagli
interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata o della sua variazione, ovvero  nei  casi  di
mancata consegna  per  cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si
eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del  luogo
in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In  pendenza
della procedura e per il periodo di due  anni  dalla  chiusura  della
stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i  messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. (93)(96)(104) 
  4. Entro quindici giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,  i
creditori e i titolari dei  diritti  indicati  nel  comma  2  possono
presentare   o   inviare,   all'indirizzo   di   posta    elettronica
((certificata))  della  procedura,  i  loro  reclami  ai  commissari,
allegando i documenti giustificativi. 
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  i
creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali  non
abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1  e  2,  devono
chiedere  ai  commissari,  mediante  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e  la  restituzione
dei propri beni, presentando i documenti atti a provare  l'esistenza,
la specie e l'entita' dei propri diritti e indicando  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative alla procedura. Si  applica  il  comma  3  del
presente articolo. 
  6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma  5  e  non
oltre i trenta giorni successivi,  presentano  alla  Banca  d'Italia,
sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei  creditori
ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di
prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei  titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato  negato  il
riconoscimento  delle  pretese.  I  clienti   aventi   diritto   alla
restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi  previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  sono  iscritti  in
apposita e separata sezione dello stato passivo. 
  7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6  i   commissari
depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la  banca
ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli  aventi
diritto, gli elenchi dei  creditori  privilegiati,  dei  titolari  di
diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti  alle
medesime categorie  cui  e'  stato  negato  il  riconoscimento  delle
pretese. (93)(96)(104) 
  8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio,  a  mezzo
posta elettronica certificata, a coloro ai quali e' stato  negato  in
tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione  presa
nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato
avviso  tramite  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6  e  7,  lo  stato
passivo diventa esecutivo. 
  ((9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e
con il parere favorevole del comitato di  sorveglianza,  possono  non
procedere all'accertamento del passivo relativamente  ai  crediti  di
cui al comma 1 se risulta che non puo'  essere  acquisito  attivo  da
distribuire  ad  alcuno  dei  titolari  di  tali  crediti,  salva  la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 
  9-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  9-bis  si  applicano,  in
quanto compatibili,  anche  quando  la  condizione  di  insufficiente
realizzo  emerge  successivamente  alla  presentazione   alla   Banca
d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.)) 
                                                                 (65) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
6)  che  "Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  86  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  effettuano  secondo  le
modalita' previste nel testo vigente prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto, ove,  a  tale  data,  siano  gia'  state
effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 3 e 7  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 3 e 7  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.