stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1993, n. 136

Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/5/1993
nascondi
Testo in vigore dal:  10-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo l'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da società non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Non può essere richiesto il rimborso a norma dell'art. 11, comma 3, della eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. Il rimborso si considera relativo ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1.
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 35 della legge n. 142/1992 (Legge comunitaria per il 1991) è così formulato:
"Art. 35 (Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;
c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;
d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;
e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia;
f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:
"Art. 96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare, ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107.
1- bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7- bis dell'art. 76.
1- ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 76, comma 7- bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".
- L'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, è il seguente:
"ALLEGATO ELENCO DELLE SOCIETÀ
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
a) Le società di diritto belga denominate 'societè anonyme/naamloze vennootschap', 'societè en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen', 'societè privee à responsabilitè limitèe/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
b) le società di diritto danese denominate 'aktieselskab', 'anpartsselskab';
c) le società di diritto tedesco denominate 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'bergrechtliche Gewerkschaft';
d) le società di diritto greco denominate 'anvnymh etairia ';
e) le società di diritto spagnolo denominate 'sociedad anonimà, 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitadà, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
f) le società di diritto francese denominate 'societè anonymè, 'societè en commandite par actions', 'societè à responsabilitè limitèè, nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
g) le società di diritto irlandese denominate 'public companies limited by shares or by guaranteè, 'private com- panies limited by shares or by guaranteè, gli enti registrati sono il regime degli 'Industrial and Provident Societies Acts' o le 'building societies' registrate sotto il regime dei 'Building Societies Acts';
h) le società di diritto italiano denominate 'società per azionì, 'società in accomandita per azionì, 'società a responsabilità limitatà, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
i) le società di diritto lussemburghese denominate 'sociètè anonymè, 'societè en commandite par actions', 'societè à responsabilitè limiteè;
j) le società di diritto olandese denominate 'naamloze vennootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid';
k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 1745/1962 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari) è il seguente:
"Art. 7. - Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.
Le comunicazioni di cui al primo comma:
a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;
b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;
c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.
Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.
Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".
- Si trascrive il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolativa dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale):
"12. All'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'7- bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7- ter. Le disposizioni di cui al comma 7- bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamentò.
13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7- ter dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione".