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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1993, n. 136

Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/5/1993
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Testo in vigore dal: 10-5-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 35 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega  al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE del
Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il  regime  fiscale  comune
applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 1993;
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'art. 96  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' inserito il seguente:
  "Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non  residenti).  -
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da
societa'  non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo
non concorrono alla formazione del reddito per il 95  per  cento  del
loro  ammontare,  a condizione che la partecipazione diretta nel loro
capitale  sia  non  inferiore  al  25  per  cento  e   sia   detenuta
ininterrottamente   da  almeno  un  anno  alla  data  della  relativa
delibera.
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non
residente:
    a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla  direttiva
n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
    b)  risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita'
europea;
    c) e' soggetta nello Stato di  residenza  senza  possibilita'  di
fruire   di   regimi   di   opzione   o  di  esonero  che  non  siano
territorialmente o  temporalmente  limitati  ad  una  delle  seguenti
imposte:
    impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
    selskabsskat in Danimarca;
    Korperschaftsteuer in Germania;
    dorow  eisodhmatow  Nomikvn  prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in
Grecia;
    impuesto sobre sociedades in Spagna;
    impot sur les societes in Francia;
    corporation tax in Irlanda;
    impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
    vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
    imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
    corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle  imposte
sopraindicate.
   3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107,
gli  utili  previsti  al  comma  1  possono  essere distribuiti senza
applicazione della maggiorazione di conguaglio.
   4.  Non  puo'  essere  richiesto il rimborso a norma dell'art. 11,
comma 3, della eccedenza del credito di imposta di  cui  all'art.  14
per  la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a
concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi  di  cui  al
comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede
l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si
considerano   distribuiti   se  la  societa'  non  dispone  di  utili
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  in
ogni   caso   prima  della  distribuzione  di  utili  assoggettati  a
maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con
i dividendi di cui al comma 1  devono  essere  indicati  in  apposito
allegato   alla   dichiarazione   dei   redditi  e,  se  distribuiti,
separatamente  evidenziati  nei  modelli  di  comunicazione  di   cui
all'art.  7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in
apposita  comunicazione,  salvo  che  la  societa'  li  assoggetti  a
maggiorazione  di  conguaglio.  Il  rimborso si considera relativo ai
dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello  che  non  si
sarebbe   determinato   in   assenza   dei   predetti  dividendi.  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  ad  ogni  successivo
percettore  di  utili  direttamente  o  indirettamente  formati con i
dividendi di cui al comma 1.
   5. Ai fini degli articoli  61  e  66,  le  minusvalenze  non  sono
deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della
distribuzione  degli utili che non concorrono a formare il reddito ai
sensi del presente articolo.
   6.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1  dell'art.  113  le
disposizioni  di  cui  ai commi precedenti sono applicabili solo alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti
commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
   7. Alle societa' di cui  al  comma  1  che  risultano  controllate
direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in
Stati  della  Comunita'  europea  le  disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state
costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare  del  re-
gime  in  esame.  A  tal  fine  per l'assunzione delle prove da parte
dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui  ai
commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  L'art.  35 della legge n. 142/1992 (Legge comunitaria
          per il 1991) e' cosi' formulato:
             "Art. 35 (Regime fiscale applicabile alle societa' madri
          e  figlie  di  Stati  membri:  criteri  di  delega).  -  1.
          L'attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  90/435/CEE
          dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
               a) applicazione  delle  disposizioni  della  direttiva
          alle  societa'  per  azioni,  societa'  in  accomandita per
          azioni, societa' a responsabilita' limitata,  nonche'  agli
          enti  pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita'  commerciali,  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
               b)  previsione  del  riconoscimento  della qualita' di
          societa' madre alle societa' o enti residenti di uno  Stato
          membro  della  Comunita'  che  abbiano  una  partecipazione
          diretta nel capitale di una societa' residente in un  altro
          Stato  membro non inferiore al 25 per cento e che detengano
          tale  partecipazione  per  un  periodo   ininterrotto   non
          inferiore ad un anno;
               c)   coordinamento  delle  emanande  disposizioni  con
          quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre    1986,    n.    917,    adottando    l'esenzione
          dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti  da  una
          societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa'
          madre     italiana,     fermo     restando     il    potere
          dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare
          i benefici fiscali in caso di  frode  o  abuso,  anche  con
          riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla
          lettera  d).  Ai  fini  della maggiorazione di conguaglio i
          predetti  utili  si  aggiungono  all'importo  distribuibile
          senza applicazione della maggiorazione stessa;
               d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta
          alla   fonte   per  adeguarla  al  trattamento  esonerativo
          previsto dalla direttiva, tenendo  conto  delle  condizioni
          ivi stabilite;
               e)  disciplina  del  criterio  e  delle  condizioni di
          deducibilita' degli oneri relativi  alla  partecipazione  e
          delle  minusvalenze  risultanti  dalla  distribuzione degli
          utili della societa' figlia;
               f)    emanazione    di    disposizioni,    comportanti
          disapplicazione  o  revoca  dei benefici fiscali, intese ad
          evitare frodi ed abusi".
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 96  del  testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. n.
          917/1986:
             "Art. 96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili  distribuiti
          da  societa'  collegate  ai sensi dell'art. 2359 del codice
          civile non residenti nel territorio dello Stato  concorrono
          a  formare  il  reddito  per  il  40  per  cento  del  loro
          ammontare,  ma  si computano per l'intero ammontare ai fini
          delle   disposizioni   relative   alla   maggiorazione   di
          conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107.
             1- bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
          agli  utili  distribuiti da societa' collegate residenti in
          Paesi non appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea
          aventi  un  regime  fiscale  privilegiato individuati con i
          decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-  bis
          dell'art. 76.
             1-  ter.  Nel  caso  in  cui  abbia trovato applicazione
          l'art.  76,  comma  7-  bis,  gli  utili  distribuiti   non
          concorrono   a   formare   il   reddito   per   l'ammontare
          corrispondente alle spese e agli altri componenti  negativi
          non ammessi in deduzione".
             -  L'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio
          del 23 luglio 1990 concernente  il  regime  fiscale  comune
          applicabile  alle  societa'  madri e figlie di Stati membri
          diversi, e' il seguente:
                                                            "ALLEGATO
                             ELENCO DELLE SOCIETA'
                       DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
              a) Le societa' di diritto  belga  denominate  'societe'
          anonyme/naamloze vennootschap', 'societe' en commandite par
          actions/commanditaire  vennootschap op aandelen', 'societe'
          privee a'  responsabilite'  limite'e/besloten  vennootschap
          met   beperkte  aansprakelijkheid',  nonche'  gli  enti  di
          diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
              b)   le   societa'   di   diritto   danese   denominate
          'aktieselskab', 'anpartsselskab';
              c)   le   societa'   di   diritto   tedesco  denominate
          'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft  auf  Aktien',
          'Gesellschaft  mit  beschrankter  Haftung', 'bergrechtliche
          Gewerkschaft';
              d) le societa' di  diritto  greco  denominate  'anvnymh
          etairia ';
              e) le societa' di diritto spagnolo denominate 'sociedad
          anonima',  'sociedad  comanditaria por acciones', 'sociedad
          de responsabilidad limitada', nonche' gli enti  di  diritto
          pubblico che operano in regime di diritto privato;
              f) le societa' di diritto francese denominate 'societe'
          anonyme',  'societe'  en commandite par actions', 'societe'
          a' responsabilite' limite'e', nonche' gli  stabilimenti  ed
          imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
              g)  le societa' di diritto irlandese denominate 'public
          companies limited by shares or by guarantee', 'private com-
          panies  limited  by  shares  or  by  guarantee',  gli  enti
          registrati  sono  il regime degli 'Industrial and Provident
          Societies Acts' o le 'building societies' registrate  sotto
          il regime dei 'Building Societies Acts';
              h) le societa' di diritto italiano denominate 'societa'
          per   azioni',   'societa'   in  accomandita  per  azioni',
          'societa' a responsabilita'  limitata',  nonche'  gli  enti
          pubblici  e  privati che esercitano attivita' industriali e
          commerciali;
              i)  le  societa'  di  diritto lussemburghese denominate
          'socie'te' anonyme', 'societe' en commandite par  actions',
          'societe' a' responsabilite' limitee';
              j) le societa' di diritto olandese denominate 'naamloze
          vennootschap',    'besloten   vennootschap   met   beperkte
          aansprakelijkheid';
              k) le societa' commerciali o societa' civili  di  forma
          commerciale,   le   cooperative   e  le  imprese  pubbliche
          costituite conformemente al diritto portoghese;
              l) le societa' costituite conformemente al diritto  del
          Regno Unito".
             -   Il  testo  dell'art.  7  della  legge  n.  1745/1962
          (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di  imposta  sugli
          utili  distribuiti  dalle  societa'  e  modificazioni della
          disciplina  della  nominativita'  obbligatoria  dei  titoli
          azionari) e' il seguente:
             "Art.  7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun
          anno, devono comunicare allo Schedario generale dei  titoli
          azionari,   relativamente   ai   soggetti   che   risultano
          possessori dei titoli sui  quali  hanno  pagato  gli  utili
          nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui
          titoli  stessi,  gli  elementi indicati nell'art.  5, primo
          comma.
             Le disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  a
          coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza
          del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.
             Le comunicazioni di cui al primo comma:
               a)  devono  essere eseguite, per ogni distribuzione di
          utili, mediante elenchi conformi ai modelli  approvati  con
          decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie,
          una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla
          societa';
               b)  devono indicare, per ciascun nominativo, il numero
          delle azioni, precisando la  data  dell'ultima  girata,  se
          avvenuta  dopo  il  precedente pagamento degli utili e se i
          giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare
          degli utili su di esse complessivamente  pagati,  al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.   1. Se la ritenuta e'
          stata omessa a sensi dell'art.  1,  quarto  comma,  debbono
          essere   altresi'  indicati  gli  estremi  del  certificato
          prodotto;
               c)  devono  essere  sottoscritte  dal   rappresentante
          legale   della  societa'  oppure  da  un  amministratore  o
          dirigente  incaricato  con   apposita   deliberazione   del
          Consiglio.
             Le  societa' che nell'anno solare precedente non abbiano
          deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo
          Schedario   gli   elementi   indicati   dal   primo   comma
          relativamente  ai titoli azionari che sono stati depositati
          ai fini dell'intervento all'assemblea  ordinaria  ai  sensi
          del secondo comma dell'art. 4.
             Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito
          ai   soggetti  indicati  nell'art.  6,  primo  comma,  alle
          comunicazioni previste dal primo comma  devono  provvedere,
          per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le
          comunicazioni  possono  essere eseguite anche dalle singole
          sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate  e  sono
          sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".
             -  Si  trascrive il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 11
          della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le  basi
          imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare
          l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni   per    la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolativa dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale):
             "12.  All'art.  76  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunti, in
          fine, i seguenti commi:
             '7- bis. Non sono ammesse in deduzione le  spese  e  gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse tra imprese  residenti  e  societa'  domiciliate
          fiscalmente  in  Stati  o  territori  non appartenenti alla
          Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime   fiscale
          privilegiato,   le   quali  direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate  dalla  stessa societa' che controlla l'impresa
          ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile.  Si  considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi  conseguiti  dalle predette societa' ad imposizione
          in misura inferiore alla meta' di  quella  complessivamente
          applicata  in  Italia  sui redditi della stessa natura. Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
             7- ter. Le disposizioni di cui al comma 7-  bis  non  si
          applicano  quando le imprese residenti in Italia forniscano
          la prova che le societa'  estere  svolgono  prevalentemente
          un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
          poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo  interesse
          economico e che le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso  di  accertamento  di  imposta  o  di  maggiore
          imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
          con  il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
          fornire, nel termine di novanta giorni, le prove  predette.
          Ove  l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento'.
             13.  Fermo  restando  il  potere dell'Amministrazione di
          controllare  l'effettiva  esecuzione  dell'operazione,   le
          prove  di  cui al comma 7- ter dell'art. 76 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni, non devono essere fornite qualora
          il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le
          disposizioni di cui all'art. 21 della  presente  legge,  di
          conoscere   l'avviso  dell'Amministrazione  finanziaria  in
          merito alla natura ed al  relativo  trattamento  tributario
          dell'operazione  che  intende  porre  in  essere  e l'abbia
          realizzata  nei  termini  proposti  tenendo   conto   delle
          eventuali prescrizioni dell'Amministrazione".