DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-12-2000
(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 25)
                               Art. 25. 
       (Art. 18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 
                      Art. 3 legge n. 880/1986) 
                       Riduzioni dell'imposta 
  1.  Se  la  successione  e'  aperta  entro  cinque  anni  da  altra
successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi  beni  e
diritti,  l'imposta   e'   ridotta   di   un   importo   inversamente
proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un  decimo  per  ogni
anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti
i beni e diritti oggetto della precedente successione o  donazione  o
sono compresi anche altri beni o diritti,  la  riduzione  si  applica
sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti
compresi in entrambe. 
  2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili  culturali
di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente  all'apertura  della
successione al vincolo previsto nell'art. 2  della  legge  1'  giugno
1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale  sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente  al
cinquanta per  cento  del  loro  valore.  L'erede  o  legatario  deve
presentare l'inventario dei beni per i  quali  ritiene  spettante  la
riduzione, con la descrizione particolareggiata degli  stessi  e  con
ogni notizia idonea alla loro identificazione, al  competente  organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il  quale
attesta per ogni singolo bene l'esistenza  delle  caratteristiche  di
cui alla legge 1' giugno 1939, n. 1089;  l'attestazione  deve  essere
allegata  alla  dichiarazione   della   successione.   L'accertamento
positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la
sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5. 
  3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi  rustici,  incluse
le costruzioni rurali, anche se non  insistenti  sul  fondo,  di  cui
all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o  sorelle
del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario  al  quale  sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente  al
quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore  complessivo  non
superiore a lire duecentomilioni. La riduzione compete  a  condizione
che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che  la  devoluzione
avvenga  nell'ambito  di  una  famiglia  diretto-coltivatrice  e  che
l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione  dell'ufficio
regionale competente allegata alla dichiarazione  della  successione.
E' diretto-coltivatrice la famiglia  che  si  dedica  direttamente  e
abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e  governo
del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa  del  nucleo
familiare non sia inferiore al terzo  di  quella  occorrente  per  le
normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento  e
del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza  lavorativa
il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo. 
  4. Se nell'attivo ereditario sono  compresi  immobili  o  parti  di
immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o  a
parenti in linea retta entro il terzo grado del  defunto  nell'ambito
di una impresa artigiana  familiare,  come  definita  dalla  legge  8
agosto 1985,  n.  443,  e  dall'art.  230-  bis  del  codice  civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al  quale  sono  devoluti  e'
ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per
cento della parte del loro valore complessivo non  superiore  a  lire
duecentomilioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa  familiare
artigiana  risulti  dall'atto  pubblico  o  dalla  scrittura  privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati  in
comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle  frazioni  con
meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori
dimensioni, aziende, quote di societa' di persone o beni  strumentali
di cui all'articolo 40 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado
del  defunto,  l'imposta   dovuta   dal   beneficiario   e'   ridotta
dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della
parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi  causa
proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un  periodo
non  inferiore  a  cinque  anni  dalla  data  del  trasferimento.  Il
beneficiario deve dimostrare detta condizione entro  sessanta  giorni
dalla scadenza  del  suindicato  termine  mediante  dichiarazione  da
presentare  presso  l'ufficio  competente  ove  sono  registrate   la
denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il  beneficiario
stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in  misura  ordinaria  con
gli interessi  di  mora,  decorrenti  dalla  data  in  cui  l'imposta
medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento  dell'imposta
di successione relativa all'ipotesi  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 38. 
  ((4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si  applicano  anche
in caso di donazioni)).