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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 808

Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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Testo in vigore dal:  16-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della, Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Articolo unico.

Le proposte da inserirsi nello statuto dell'Università di Bari, riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, istituite presso l'Università stessa, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono formulate dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed, in rapporto a ciascuna, delle Facoltà predette, un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per ciascuna Facoltà competono, inoltre, al rispettivo Comitato tutte le funzioni che le vigenti disposizioni legislative demandano al Consiglio dei professori in ordine alla destinazione dei posti di ruolo alle materie d'insegnamento ed ai modi per la copertura delle cattedra con professori di ruolo.
Al Comitato stesso compete, altresì, di formulare le proposte per il conferimento degli incarichi d'insegnamento.
I professori di ruolo che siano assegnati alle Facoltà anzidette verranno a far parte del rispettivo Comitato di facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.

151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma, quinto, della, Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico.

Le proposte da inserirsi nello statuto dell'Università di Bari, riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico delle

Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche fisiche e

naturali, di ingegneria, istituite presso l'Università stessa, ai

sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono formulate

dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed, in

rapporto a ciascuna, delle Facoltà predette, un apposito Comitato di

tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica

istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per ciascuna Facoltà competono, inoltre, al rispettivo Comitato tutte le funzioni che le vigenti disposizioni legislative demandano al Consiglio dei professori in ordine alla destinazione dei posti di ruolo alle materie d'insegnamento ed ai modi per la copertura delle cattedra con professori di ruolo.

Al Comitato stesso compete, altresì, di formulare le proposte per il conferimento degli incarichi d'insegnamento. I professori di ruolo che siano assegnati alle Facoltà anzidette

verranno a far parte del rispettivo Comitato di facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 256. - FRASCA