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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1083

Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al "Fondo" istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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Testo in vigore dal:  18-10-1947

Art. 2


Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo di integrazione istituito dal precedente art. 1 il Comitato di vigilanza previsto dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.
Spetta al Comitato di vigilanza:
1) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi e al pagamento degli assegni integrativi;
2) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi da parte delle aziende;
3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;
4) dare pareri sulle questioni che comunque possono sorgere nell'applicazione del presente decreto;
5) esaminare i bilanci annuali del Fondo di integrazione.