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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 885

Estensione ai profughi del territori di confine dei benefici in favore dei reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  20-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci sono estese ai cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno.
Sono esclusi dalla estensione di cui al precedente comma, i benefici di carriera previsti dalle vigenti norme in favore dei pubblici dipendenti aventi la qualità di combattenti.