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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 885

Estensione ai profughi del territori di confine dei benefici in favore dei reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 20-9-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  disposizioni  recanti benefici in favore dei reduci sono estese
ai  cittadini  aventi il loro domicilio in territori di confine, che,
in  conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano
stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno.
  Sono  esclusi  dalla  estensione  di  cui  al  precedente  comma, i
benefici  di  carriera  previsti  dalle  vigenti  norme in favore dei
pubblici dipendenti aventi la qualita' di combattenti.