DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal: 26-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  Sono obbligatoriamente iscritti  all'Ente  tutti  gli  appartenenti
alle seguenti categorie: (1) 
    1) artisti lirici; 
    2) attori di prosa, operetta, rivista,  varieta'  ed  attrazioni,
cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in
strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 
    3)  attori  e  generici  cinematografici,  attori  di  doppiaggio
cinematografico; 
    4) registi e  sceneggiatori  teatrali  e  cinematografici,  aiuto
registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 
    5) organizzatori generali,  direttori,  ispettori,  segretari  di
produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 
    6) direttori di scena e di doppiaggio; 
    7) direttori d'orchestre e sostituti; 
    8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 
    9)  tersicorei,  coristi,  ballerini,  figuranti,  indossatori  e
tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 
    10) amministratori di formazioni artistiche; 
    11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 
    12) operatori di  ripresa  cinematografica  e  televisiva,  aiuto
operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 
    13) arredatori, architetti, scenografi,  figurinisti  teatrali  e
cinematografici; 
    14) truccatori e parrucchieri; 
    15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e
tappezzieri; 
    16) sarti; 
    17) pittori, stuccatori e formatori; 
    18) artieri ippici; 
    19) operatori di cabine, di sale cinematografiche. 
    20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti  dagli  enti  e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese  radiofoniche  e
televisive,  dalle  imprese  della  produzione  cinematografica,  del
doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi  e  personale
di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 
    21) impiegati ed operai dipendenti dalle  case  da  gioco,  dagli
ippodromi e dalle scuderie dei cavalli  da  corsa  e  dai  cinodromi;
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla  ricezione  delle
scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale
da corsa e  le  agenzie  ippiche;  addetti  agli  impianti  sportivi;
dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti. (3) (15) 
  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ((sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega
per lo sport,  nonche'))  sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei
datori di lavoro e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale, su eventuale proposta  dell'ENPALS,  che  provvede
periodicamente ai monitoraggio delle  figure  professionali  operanti
nel campo dello spettacolo e  dello  sport,  sono  adeguate  ((,  con
frequenza almeno quinquennale,)) le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze ((e il  Ministro  della  cultura)),  puo'  essere,  altresi',
integrata o ridefinita,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181,  la  distinzione  in  tre
gruppi dei lavoratori dello  spettacolo  iscritti  all'ENPALS.  Dalle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il   Consiglio   di   amministrazione   puo'   dichiarare   esclusi
dall'obbligo     da     l'iscrizione     all'Ente,      limitatamente
all'assicurazione  di  malattia,  gli  appartenenti  alle   categorie
suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente
attivita', alla iscrizione presso altro Ente. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 29 novembre 1952, n. 2388 ha disposto (con l'articolo  unico)
che nel  presente  articolo  "Alle  parole:  "Sono  obbligatoriamente
iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono 
aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalita'"." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 14 giugno 1973, n. 366 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)
che le categorie di lavoratori a favore dei quali e' esteso l'obbligo
assicurativo in base alla legge stessa (giocatori di  calcio  nonche'
allenatori di calcio, in virtu' dell'art.  1  della  predetta  legge)
"sono collocate al  n.  22  dell'elenco  delle  categorie  assicurate
all'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per  i  lavoratori
dello spettacolo, di cui al combinato disposto  dell'articolo  3  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708, e dell'articolo unico della relativa  legge  di  ratifica  29
novembre 1952, n. 2388". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 98)
che "All'elenco di cui  all'articolo  3,  primo  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente: 
    "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali"."