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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal: 21-8-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  grazia e giustizia e con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo,
istituita  con  contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  27  novembre  1934,  n. 278, parte seconda,
assume  la  denominazione  di  "Ente  nazionale  di  previdenza  e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo".
  L'Ente  e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha
sede  in Roma ed e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.