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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 563

Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1948)
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Testo in vigore dal:  21-8-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per le finanze e il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Agli operai ed impiegati che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive modifiche e integrazioni, è dovuta una indennità di caropane di L. 104 mensili con decorrenza dal 16 aprile 1947.
L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i lavoratori in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:
a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;
b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;
c) L. 312 per i minatori e i boscaioli.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro direttamente e a proprio carico. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, è aumentata in misura pari al 100%".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 luglio 1948, n. 1093 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 per cento".