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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 563

Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1948)
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Testo in vigore dal:  6-7-1947 al: 21-8-1947
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per le finanze e il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Agli operai ed impiegati che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive modifiche e integrazioni, è dovuta una indennità di caropane di L. 104 mensili con decorrenza dal 16 aprile 1947.
L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i lavoratori in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:
a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;
b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;
c) L. 312 per i minatori e i boscaioli.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro direttamente e a proprio carico.