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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 563

Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1948)
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Testo in vigore dal: 21-8-1948
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  grazia  e giustizia, con il
Ministro   per  le  finanze  e  il  tesoro  e  con  il  Ministro  per
l'agricoltura e foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Agli  operai  ed  impiegati  che  prestino  lavoro  retribuito alle
dipendenze  altrui  con  rapporto  di lavoro gia' assoggettabile alla
disciplina  del  contratto  collettivo  ai sensi della legge 3 aprile
1926,  n.  563  e  successive modifiche e integrazioni, e' dovuta una
indennita' di caropane di L. 104 mensili con decorrenza dal 16 aprile
1947.
  L'indennita' di cui al precedente comma e' stabilita nelle seguenti
misure  mensili  per  i  lavoratori  in  possesso  di carte annonarie
supplementari per il pane:
    a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti
ai lavori pesanti;
    b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;
    c) L. 312 per i minatori e i boscaioli.
  L'indennita'  e'  corrisposta dal datore di lavoro direttamente e a
proprio carico. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  Decreto  Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal
1°  luglio 1947 l'indennita' di caropane di cui all'art. 1 e all'art.
2,  ultimo  comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 6 maggio 1947, n. 563, e' aumentata in misura pari al 100%".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  7  luglio 1948, n. 1093 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Con  effetto dal 1 agosto 1948, l'indennita' di caropane di cui
all'art.  1  ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato 6 maggio 1947, n. 563, gia' aumentata
nella  misura  indicata  nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947, n. 770, e' ulteriormente
aumentata del 150 per cento".