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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 521

Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (045U0521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945
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Testo in vigore dal:  12-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244, 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di Stato ed è così composto:

a) dal direttore generale dello Ferrovie dello Stato;

b) da tre funzionari scelti dal Ministro per i trasporti fra il personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) da tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato;

g) da due cittadini non funzionari delle Ferrovie dello Stato che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa in materia di trasporti.

I consiglieri di cui alle lettere b) c) d) e) f) g) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per i trasporti è aggregato senza voto, al Consiglio di amministrazione un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra.

È incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto, o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario nominato con decreto del Ministro per i trasporti, scelto fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria.