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REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 1049

Modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (025U1049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal:  17-7-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni n. 1244 e n. 1322 del 19 luglio 1924;
Visto il R. decreto 25 settembre 1924, riguardante le indennità ai componenti il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° Il punto c) è abrogato e sostituito dal seguente:

«c) di quattro funzionari dello Stato in attività di servizio od in quiescenza, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno dell'Avvocatura generale erariale ed uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici»;

2° Nel primo periodo del 4° capoverso sostituito col R. decreto-legge n. 1244 del 19 luglio 1924, dopo le parole «nel loro ufficio» aggiungere le parole «ma i posti da essi occupati dovranno essere considerati in soprannumero»;

3° All'ultimo capoverso, dopo le parole «dell'Amministrazione ferroviaria» aggiungere «di grado non inferiore al 2°, il cui posto è da considerarsi in soprannumero. Egli sarà all'immediata dipendenza del direttore generale».

La segreteria del Consiglio di amministrazione è aggregata al Servizio personale ed affari generali ai soli effetti amministrativi.