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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 521

Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (045U0521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945
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Testo in vigore dal: 12-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto-legge 28 giugno 1912, n.  728,  l'art.  1,  n.  3,
della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi  Regi
decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11
giugno 1925, n. 1049; 
 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  i  trasporti,
d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924,  n.  868,  modificato
coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244, 19  luglio  1924,  n.
1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, e' sostituito dal seguente: 
 
  Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal  Ministro  per  i
trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di  Stato  ed  e'
cosi' composto: 
 
  a) dal direttore generale dello Ferrovie dello Stato; 
 
  b) da tre funzionari scelti dal Ministro per  i  trasporti  fra  il
personale  appartenente  all'Amministrazione  delle  ferrovie   dello
Stato; 
 
  c) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro; 
 
  d) da un  funzionario  in  rappresentanza  della  Regia  avvocatura
generale dello Stato di grado non inferiore  a  vice  avvocato  dello
Stato; 
 
  e) da un funzionario in rappresentanza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici; 
 
  f) da tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato; 
 
  g) da due cittadini non funzionari delle Ferrovie dello  Stato  che
abbiano dato prova di alta capacita'  tecnica  ed  amministrativa  in
materia di trasporti. 
 
  I consiglieri di cui alle lettere b) c)  d)  e)  f)  g)  durano  in
carica un anno e possono essere riconfermati. 
 
  Con decreto del Ministro per i trasporti e' aggregato  senza  voto,
al Consiglio di amministrazione un ufficiale superiore  dell'Esercito
in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero  della
guerra. 
 
  E'  incompatibile  con  la  carica  di  membro  del  Consiglio   di
amministrazione delle ferrovie dello Stato quella di amministratore o
consulente di altre imprese di trasporto, o di societa' o  ditte  che
abbiano convenzioni  con  le  Ferrovie  dello  Stato  per  trasporti,
somministrazioni o lavori. 
 
  Al Consiglio di amministrazione e' aggregato un segretario nominato
con decreto del Ministro per i trasporti,  scelto  fra  i  funzionari
dell'Amministrazione ferroviaria.