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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  3-7-1946
aggiornamenti all'articolo

Art. 28



Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1945, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 537 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale".