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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (044U0272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1947)
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Testo in vigore dal:  12-7-1947
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.
((2))


Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituii universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni: la 1a per l'istruzione Superiore, la 2a per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica professionale e la 3ª per l'istruzione elementare".