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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (044U0272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1947)
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Testo in vigore dal: 12-7-1947
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938,  n.  1673,  e  il  R.
decreto-legge 10 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni,
nella legge 1° giugno 1939, n. 929; 
 
  Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consiglio superiore della pubblica  istruzione  e'  composto  di
trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede. ((2)) 
 
  Dei  suddetti  membri  venticinque  sono  eletti   dalle   Facolta'
universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto
ai  ruoli  delle  Universita'  e  degli  Istituii   universitari,   e
precisamente: quattro sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza  e
di scienze politiche; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia e
di magistero  e  dall'Istituto  universitario  orientale  di  Napoli;
quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro
dalle Facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  e  di
chimica industriale; tre dalle Facolta' di economia e commercio e  di
scienze  statistiche,  demografiche  e  attuariali  e   dall'Istituto
universitario navale di Napoli; quattro dalle Facolta' di ingegneria,
di ingegneria mineraria e di  architettura;  due  dalle  Facolta'  di
agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono  scelti  dal
Ministro tra i  liberi  docenti,  su  designazione  dell'associazione
professionale di categoria ove questa sia costituita. 
 
  Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza  di  voti,  dai
suddetti ventisette, fra persone di  alti  meriti  scientifici  o  di
chiara rinomanza nel campo  degli  studi,  che  non  facciano  o  non
abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario  di  ruolo,  e
dei  quali  almeno  tre  siano  competenti   per   le   tre   branche
dell'istruzione   elementare,   dell'istruzione    media    classica,
scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947,  n.  602
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della
pubblica istruzione e' composto di 46 membri, oltre il  Ministro  che
lo presiede, ed e' diviso in tre  Sezioni:  la  1a  per  l'istruzione
Superiore, la  2a  per  l'istruzione  media,  classica,  scientifica,
magistrale  e  tecnica  professionale  e  la  3ª   per   l'istruzione
elementare".