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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1057

Che autorizza il ministro di agricoltura a cedere, dietro pagamento, ad agricoltori o a raggruppamenti di agricoltori «trattori» e in genere macchine agricole. (018U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1919)
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Testo in vigore dal:  25-1-1919
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Art. 3

((Il montaggio, il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di importazione estera ed il collaudo e la consegna agli agricoltori delle macchine di produzione nazionale, appartenenti allo Stato, potranno dal Ministero per l'agricoltura essere affidati, dietro equo compenso, a ditte industriali e commerciali, ad enti, Consorzi ed Associazioni agrarie e ad Istituti di credito, che ne facilitino l'acquisto, con le norme e le modalità stimate, a seconda dei casi, opportune))
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