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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1057

Che autorizza il ministro di agricoltura a cedere, dietro pagamento, ad agricoltori o a raggruppamenti di agricoltori «trattori» e in genere macchine agricole. (018U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1919)
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Testo in vigore dal:  23-8-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà nella Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re alla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 2 agosto 1916, n 926;
Visto il Nostro decreto 17 giugno 1917, n. 978;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il ministro di agricoltura è autorizzato a procedere alla cessione, ad agricoltori o a raggruppamenti di agricoltori, dei «trattori» e in genere delle macchine agricole e del materiale necessario per il funzionamento di esse, che il Ministero di agricoltura abbia importato, od importerà, dall'estero o abbia fatto o farà, approntare per suo conto dalla industria nazionale.