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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1057

Che autorizza il ministro di agricoltura a cedere, dietro pagamento, ad agricoltori o a raggruppamenti di agricoltori «trattori» e in genere macchine agricole. (018U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1919)
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Testo in vigore dal: 23-8-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' nella Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re alla legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il Nostro decreto 2 agosto 1916, n 926; 
 
  Visto il Nostro decreto 17 giugno 1917, n. 978; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il  ministro  di  agricoltura  e'  autorizzato  a  procedere   alla
cessione, ad agricoltori  o  a  raggruppamenti  di  agricoltori,  dei
«trattori» e in  genere  delle  macchine  agricole  e  del  materiale
necessario  per  il  funzionamento  di  esse,  che  il  Ministero  di
agricoltura abbia importato, od importera', dall'estero o abbia fatto
o fara', approntare per suo conto dalla industria nazionale.