stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 luglio 1918, n. 1082

Che eleva la misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1918, al sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (018U1082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1918
nascondi
Testo in vigore dal:  31-8-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590 recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, che stabilisce un temporaneo aumento alle tabelle dei salari medi agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio per gli operai delle solfare della Sicilia;
Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 29 maggio 1918;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, viene elevata a lire sette per tonnellata di zolfo in luogo di lire sei e centesimi cinquanta di cui all'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 2073.