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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 luglio 1918, n. 1082

Che eleva la misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1918, al sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (018U1082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1918
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Testo in vigore dal: 31-8-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio  1915,  n.  590  recante
provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio siciliano  di  mutua
assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 2073; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale  12  maggio  1918,  n.  678,  che
stabilisce un temporaneo aumento alle tabelle dei  salari  medi  agli
effetti della liquidazione delle indennita'  di  infortunio  per  gli
operai delle solfare della Sicilia; 
 
  Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale  dei  soci
del Sindacato predetto nell'adunanza del 29 maggio 1918; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura del contributo per l'esercizio 1918, dovuto al  Sindacato
obbligatorio di mutua assicurazione  per  gli  infortuni  sul  lavoro
nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio
1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 e del  decreto-legge  6  maggio
1915, n. 590, viene elevata a lire sette per tonnellata di  zolfo  in
luogo di lire sei e centesimi cinquanta di  cui  all'articolo  1  del
decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 2073.