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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1918, n. 678

Che, per il periodo dal 1° giugno 1918 e fino a sei mesi dopo la pace, detta norme speciali circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai delle solfatare della Sicilia. (018U0678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1921)
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Testo in vigore dal:  12-6-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro, e la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n, 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle solfare della Sicilia;
Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale sono state approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio, agli operai delle solfare della Sicilia;
Ritenuta l'opportunità di apportare un temporaneo aumento alle predette tabelle in relazione ai salari effettivi determinati dalle condizioni dell'attuale mercato del lavoro;
Esaminate le proposte dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La liquidazione delle indennità per gli infortuni dagli operai delle solfare della Sicilia, che avverranno nel periodo dal 1° giugno 1918 fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, sarà effettuata in base ai salari medi stabiliti nelle tabelle approvate col R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, aumentati delle misure stabilite con l'articolo seguente, fermi rimanendo i limiti di indennità e di salario di cui agli articoli 9 e, 12 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904; n.51.