stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109 (in G.U. 4/8/2021, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  2-3-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Personale
1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;
d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilità;
g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;
i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia.
((13))
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.
5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
7. il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.

--------------
AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, è ridotto a un anno".