DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 7 
 
          (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) 
 
  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale
rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si
avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a
linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con
le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e
attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi  obiettivi  finali  e
intermedi.  Concorre  inoltre  alla   verifica   della   qualita'   e
completezza dei dati di monitoraggio  rilevati  dal  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020,  n.  178  e
svolge attivita'  di  supporto  ai  fini  della  predisposizione  dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per
la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed  ex  post
del PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
convenzioni ((con amministrazioni pubbliche e)) con universita', enti
e istituti di ricerca, nonche'  all'assegnazione  da  parte  di  tali
istituzioni di  borse  di  ricerca  da  assegnare  tramite  procedure
competitive. Al fine  di  avviare  tempestivamente  le  procedure  di
monitoraggio degli interventi  del  PNRR  nonche'  di  esercitare  la
gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero  dell'economia
e delle finanze, per l'anno 2021,  e'  autorizzato  ad  assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
dotazione organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
alta professionalita', da destinare  ai  Dipartimenti  del  tesoro  e
delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare
nell'Area  III,  posizione  economica  F3,  del   comparto   Funzioni
centrali. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale  e'
effettuato senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di
mobilita'  e  mediante  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie   di
concorsi pubblici. 
  2-bis.  All'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo   3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i  Sottosegretari"  sono
soppresse. 
  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le
attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di
trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge
30  dicembre  2020,  n.  178,  le  parole  ",  di  durata   triennale
rinnovabile una  sola  volta.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza
finanziaria,  e'  reso  indisponibile  nell'ambito  della   dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  numero  di
posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente
sul piano finanziario" sono soppresse. 
  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  9
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali, o a ricorrere alle deroghe  previste  dall'articolo  1,
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  per  le  restanti
unita' di livello dirigenziale non generale. Per le finalita' di  cui
al presente articolo, presso il citato Dipartimento della  Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  istituita  una  posizione   di   funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per
le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi del supporto della societa' Studiare  Sviluppo  srl,  anche
per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del
perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro  il  31  luglio  2022  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima
dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano
comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del
presente articolo. 
  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo
s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni
relative  ai  vincoli  in  materia  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  e  la  stessa  determina  i  processi  di
selezione e assunzione di personale in  base  a  criteri  di  massima
celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su
requisiti curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia
circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a
criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La  Corte  dei  conti
riferisce,  almeno  semestralmente,  al  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione del PNRR, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di
doppio  finanziamento  pubblico,  ferme  restando  le  competenze  in
materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione, degli interventi  le
amministrazioni centrali titolari di interventi  previsti  dal  PNRR,
nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,  gli
enti locali  e  gli  altri  soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal  PNRR  possono  stipulare
specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8-bis. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  dei  controlli  e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  promuove  misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di interventi ((del)) PNRR, nonche' con le istituzioni e gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di  coordinamento  ((per
la rendicontazione e il  controllo))  del  PNRR  operante  presso  il
medesimo Dipartimento. 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e  di  euro
3.428.127 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno  2021  e  a  euro  436.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  16  del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per  l'anno  2021  e  a  euro
476.027 annui a decorrere  dall'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a  euro  2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.