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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  14-10-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 61

Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio
((entro il 30 novembre 2020))
. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento. (1)
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente: «3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.»
a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.».
b) al comma 5, la lettera c),
((è sostituita))
dalla seguente:
«c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.».
7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante» sono soppresse.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 40, comma 12-bis) che "In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020".