LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
                              Art. 38.
       (Misure concernenti le camere di commercio, industria,
                     artigianato e agricoltura)
    1.  In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di
dare  continuita'  alla  attivita'  degli organi, la cui composizione
assicura  la  tutela  degli  interessi  economici rappresentati dalle
imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad
un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
    2.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del
personale  gia'  appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata
alla  legge  23  febbraio  1968,  n.  125, e a quello di cui al regio
decreto  25  gennaio  1937,  n. 1203, in servizio presso il Ministero
delle  attivita' produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto   dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  e'  posto a carico del bilancio di detto Ministero e il
relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato
dagli  articoli  2,  primo  comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n.
557.
    3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari a
2.580.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
    4.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del
personale  di  cui  al  comma 2, in posizione di comando presso altre
amministrazioni,  e'  posto  a  carico di queste ultime e il relativo
trattamento  previdenziale  e  assistenziale resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
    5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2
e'  disciplinato  dal  contratto  collettivo  nazionale di lavoro dei
dipendenti  del  comparto  Ministeri,  fatto  salvo,  sotto  forma di
assegno   personale   non   riassorbibile,  il  maggiore  trattamento
economico   in   godimento  alla  stessa  data.  All'onere  derivante
dall'attuazione  del  presente  comma,  determinato  in 44.415 euro a
decorrere   dall'anno  2003,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
proiezioni  per  gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando,  per  l'anno  2003,
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e,  per  l'anno  2004,  l'accantonamento  relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
          Note all'art. 38:
              - La  legge 23 febbraio 1968, n. 125 reca: "Nuove norme
          concernenti   il   personale  delle  Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura".  La  tabella C e'
          cosi' formulata:
                                                           "Tabella C
RUOLO   STATALE   DEGLI   ISPETTORI  E  DEI  DIRETTORI  DEGLI  UFFICI
    PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO


    Qualifiche            Ex coefficente     Numero posti
         -                       -                -
Ispettore generale....          670              11
Direttore capo....              500              43
Direttore....                   402              46
                                                ---
                                                100

              Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          per   il   servizio   ispettivo  sugli  uffici  provinciali
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
              - Il  regio  decreto  25 gennaio  1937,  n. 1203, reca:
          "Approvazione dei ruoli organici del personale degli uffici
          provinciali dell'economia corporativa.".
              -  La  legge  25 luglio  1971,  n.  557,  reca:  "Norme
          integrative   della   legge   23 febbraio   1968,  n.  125,
          concernente il personale statale delle camere di commercio,
          industria   e   agricoltura   e  degli  uffici  provinciali
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato".  Gli
          articoli 2, primo comma, e 3 cosi' recitano:
              "Art.  2. - Il personale di cui al precedente articolo,
          comunque  in  servizio  all'entrata  in  vigore della legge
          23 febbraio   1968,   n.   125,   fruisce  del  trattamento
          economico,  previdenziale  ed  assistenziale  stabilito per
          quello  dei  ruoli  di  cui  alla  tabella  B  della  legge
          precitata.
              Art.  3.  -  Il trattamento economico del personale dei
          ruoli  di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato
          al  servizio centrale delle camere di commercio, industria,
          agricoltura   e  artigianato  e  degli  uffici  provinciali
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito
          dall'art.  23  del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e'
          anticipato    dalla   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura di Roma.
              Con  proprio  decreto,  il Ministro per l'industria, il
          commercio   e  l'artigianato,  provvede  a  disciplinare  i
          versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle
          singole  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  comprese le relative spese di amministrazione
          e  di  funzionamento  del servizio centrale delle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura e degli
          uffici   provinciali   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato.".