DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 259 
 
(Misure per la funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia,   del   Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
dell'amministrazione  penitenziaria  e   dell'amministrazione   della
giustizia  minorile  e  di  comunita'   in   materia   di   procedure
                            concorsuali) 
 
  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna, al  fine  di  prevenire  possibili  fenomeni  di
diffusione del contagio da COVID-19, per la  durata  dello  stato  di
emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il  31
gennaio 2020 e  fino  al  permanere  di  misure  restrittive  e/o  di
contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2022,  si
applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
  a.  la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro   svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla; 
  b.  la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche   con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. (61) 
  2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e,  ove  previste,  le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti  a  concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute. (61) 
  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione  nei  siti   internet   istituzionali   delle   singole
amministrazioni. (61) 
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati. (61) 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione. (61) 
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente. 
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni  2020,  2021  e
2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  dall'articolo  1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,  lettere  a)  e  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli  articoli  13,  comma  5,
((e)) 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, e dall'articolo 1,  commi  da  961-bis  a  961-septies,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro
il 31 dicembre 2023. 
 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10,  comma  4)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022".