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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  25-7-2021
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Art. 32

Proroghe e sospensioni dei termini
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
((e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023))
, connesso all'esenzione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".