stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di garantire misure  urgenti  a  sostegno
della popolazione colpita dall'evento del crollo  di  un  tratto  del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto
come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018,
nonche'  per  le  attivita'  di  demolizione  del   viadotto   e   di
realizzazione  di  infrastrutture   necessarie   ad   assicurare   la
viabilita' nel Comune di Genova e nelle relative  aree  portuali,  in
termini  di  continuita'  rispetto  alle  iniziative  intraprese  dal
Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018; 
  Considerato  che  l'evento  del  crollo  del  tratto  del  viadotto
Polcevera   dell'autostrada   A10   ha   provocato,   tra    l'altro,
l'evacuazione di nuclei familiari  dalle  proprie  abitazioni,  gravi
danneggiamenti alle infrastrutture stradali  e  ferroviarie  tali  da
prefigurare il collasso del sistema trasportistico  della  citta'  di
Genova e  della  Regione  Liguria  e  conseguentemente  dei  traffici
portuali,  la  forzata  interruzione  delle  attivita'  economiche  e
produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intraprendere
ogni  occorrente  iniziativa  volta  al  ripristino   delle   normali
condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando
idonei  interventi  di  natura  fiscale,   anche   finalizzati   alla
concessione  di  contributi  per  la  ricostruzione  degli   immobili
distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonche' il  ripristino
della funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di
rete, accelerando e semplificando le procedure per  l'affidamento  di
lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze  del  contesto
emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga
alla normativa vigente; 
  Considerata la necessita' di disporre  interventi  urgenti  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola  di  Ischia  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
la continuita' ed efficacia dell'attivita' mirata alla  ricostruzione
nelle  zone  dell'Italia  centrale  colpite  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza di superare situazioni  di  criticita'  nella
gestione dei fanghi di depurazione; 
  Ritenuto  necessario  costituire  anche  uno   specifico   archivio
informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione  e
manutenzione delle opere pubbliche nazionali  e  dei  beni  culturali
immobili; 
  Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico  di
quelle  infrastrutture  stradali  e   autostradali   che   presentano
condizioni di criticita', mediante  l'utilizzo  di  apparati  per  il
controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza  nonche'
dettare  specifiche  disposizioni  riguardanti  la  sicurezza   delle
infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti; 
  Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi  di
messa in sicurezza degli edifici scolastici; 
  Ritenuto necessario stabilire misure  urgenti  per  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per
la continuita' aziendale di imprese in difficolta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
turismo,  della  salute,  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Commissario straordinario per la ricostruzione 
 
  1. In conseguenza del crollo di un tratto  del  viadotto  Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto  il  14  agosto  2018,  di  seguito  «evento»,  al  fine  di
garantire, in via d'urgenza, le  attivita'  per  la  demolizione,  la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del  connesso
sistema  viario,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e sentito  il  Presidente  della  Regione
Liguria,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione,   di   seguito   nel   presente   capo:   "Commissario
straordinario". La durata dell'incarico del Commissario straordinario
e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata  non  oltre  la
data del ((31 agosto 2026)). 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Per  l'esercizio
dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di  una
struttura di supporto posta alle sue dirette  dipendenze,  costituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e  composta  da
un contingente massimo di personale pari a venti unita', di  cui  una
unita' di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita' di livello dirigenziale non generale e la  restante  quota  di
unita'  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con
questi ultimi, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente  educativo  e   amministrativo   tecnico   ausiliario   delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza, che resta a carico della  medesima.  Al  personale  non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  del  comparto  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale
sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura  equivalente
a quella massima attribuita ai  coordinatori  di  uffici  interni  ai
Dipartimenti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale  non  generale  della
struttura sono riconosciute la retribuzione di  posizione  in  misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti  ai  dirigenti  di
livello non generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Gli oneri relativi  al  trattamento  economico  accessorio
sono a carico esclusivo  della  contabilita'  speciale  intestata  al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente  di
personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino  ad  un
massimo di cinque esperti o consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il  cui  compenso  e'  definito  con  provvedimento  del  Commissario
straordinario. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma  e  di
cui al comma 4 provvede  il  Commissario  nel  limite  delle  risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 45. 
  3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi,  per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  s.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due
sub-commissari,  il  cui  compenso  e'  determinato  in  misura   non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata
massima di 12 mesi e puo' essere rinnovato. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA
L. 16 NOVEMBRE 2018, N. 130. 
  5.  Per  la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento   e   il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative  di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi di cui al primo  periodo,  il  Commissario  straordinario,
adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo  da  ogni  altro  adempimento.
Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al  terzo  periodo,
il  Commissario  straordinario  dispone  l'immediata  immissione  nel
possesso  delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e  perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando  ove  necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a  favore  delle  imprese
chiamate a svolgere le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  con
salvezza dei diritti dei terzi da  far  valere  in  separata  sede  e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi. 
  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e  funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa  ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. Nella determinazione di  detto  importo,  il  Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che  risultano  necessari  al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In
caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario  straordinario
puo'  individuare,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   alla
valutazione   delle   manifestazioni   di   disponibilita'   comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad un  tasso  annuo  non  superiore  al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di  1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attivita' del
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da  parte  del
Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del  meccanismo
di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro  annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai
fini della compensazione in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  medesimo
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 e quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189.  All'atto  del
versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma,  il  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e'  corrispondentemente  reintegrato,   anche   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  del  Commissario.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi  dell'articolo  32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori   economici   diversi   dal   concessionario   del   tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa'  o  da  soggetti  da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad  esso  collegati,  anche  al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento,  di  grave  inadempimento   del   rapporto   concessorio.
L'aggiudicatario  costituisce,  ai  fini  della  realizzazione  delle
predette  attivita',  una  struttura  giuridica  con   patrimonio   e
contabilita' separati. 
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale  confluiscono  le
risorse pubbliche all'uopo destinate nonche'  quelle  tempestivamente
messe  a  disposizione  dal  soggetto   concessionario   al   momento
dell'evento. 
  8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni
attribuite dal presente decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'  stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione  civile,  di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8-ter. Agli atti del Commissario straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229.