DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 48 
 
 
(Misure urgenti per  la  promozione  della  concorrenza  e  la  lotta
       all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale) 
 
  1. I bacini di  mobilita'  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale e i relativi enti  di  governo,  sono  determinati
dalle regioni, sentite le citta' metropolitane,  gli  altri  enti  di
area vasta e i  comuni  capoluogo  di  Provincia,  nell'ambito  della
pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla  base
di analisi della domanda  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
socio-economiche,   demografiche   e   comportamentali    dell'utenza
potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione
e dell'articolazione produttiva del  territorio  di  riferimento.  La
definizione dei bacini  di  mobilita'  rileva  anche  ai  fini  della
pianificazione e del finanziamento degli interventi  della  mobilita'
urbana sostenibile. 
  2. I bacini di cui al  comma  1  comprendono  un'utenza  minima  di
350.000  abitanti  ovvero  inferiore  solo  se  coincidenti  con   il
territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso  le  reti,  gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'  degli  enti
pubblici associati. In tal caso gli  enti  di  governo  costituiscono
societa' interamente possedute dagli  enti  conferenti,  che  possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e  delle  altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non  e'  ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. 
  3. La regione  o  la  provincia  autonoma  determina  i  bacini  di
mobilita' in base alla quantificazione o alla stima della domanda  di
trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le  modalita'
di trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di
matrici  origine/destinazione   per   l'individuazione   della   rete
intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche'
delle fonti  informative  di  cui  dispone  l'Osservatorio  istituito
dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli
operatori  gia'  attivi  nel  bacino  sono  tenuti   a   fornire   le
informazioni e i dati rilevanti in relazione  ai  servizi  effettuati
entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed  enti
locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e  riservatezza  dei
dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facolta' di far salvi
i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ove coerenti con  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. 
  4.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure  di  scelta  del
contraente per i servizi di trasporto locale e  regionale,  gli  enti
affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle medesime, articolano  i  bacini  di  mobilita'  in  piu'  lotti,
oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto
delle caratteristiche della domanda e  salvo  eccezioni  motivate  da
economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di
efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale
dell'area soggetta alle disposizioni di  cui  alla  legge  16  aprile
1973,  n.  171  e  successive  modificazioni.  Tali  eccezioni   sono
disciplinate  con  delibera   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto
-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6,  lettera
a), del presente articolo. Per quanto riguarda i  servizi  ferroviari
l'Autorita'  puo'  prevedere  eccezioni  relative   anche   a   lotti
comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa intesa tra
le regioni interessate. 
  5. Nelle more della definizione  dei  bacini  di  mobilita'  e  dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono  comunque  procedere
al nuovo  affidamento  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  dei
servizi di trasporto  pubblico  per  i  quali  il  termine  ordinario
dell'affidamento e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ovvero scadra' tra la predetta  data  e  l'adozione
dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo. 
  6. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera f) sono anteposte  le  seguenti  parole:  "a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di  gara  rispetto  ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e  di
quella potenziale, delle economie di  scala  e  di  integrazione  tra
servizi, di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla  normativa
vigente, nonche' "; 
  b) al comma 2, lettera f),  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: ". Con riferimento al trasporto pubblico locale  l'Autorita'
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio  per  i  servizi
esercitati  da  societa'  in  house  o  da  societa'  con  prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' per quelli affidati  direttamente.  Sia  per  i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati  in
house o affidati direttamente l'Autorita' determina la  tipologia  di
obiettivi  di  efficacia  e  di  efficienza  che  il   gestore   deve
rispettare, nonche' gli  obiettivi  di  equilibrio  finanziario;  per
tutti  i  contratti  di  servizio  prevede  obblighi  di  separazione
contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.". 
  7. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente  per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico  locale  e  regionale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti  detta  regole  generali  in
materia di: 
  a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di  procedere
alla  riscossione  diretta  dei  proventi  da   traffico   da   parte
dell'affidatario, che se ne  assume  il  rischio  di  impresa,  ferma
restando  la  possibilita'  di  soluzioni  diverse  con   particolare
riferimento ai  servizi  per  i  quali  sia  prevista  l'integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra  piu'  lotti
di gara; 
  b) obbligo, per chi intenda partecipare  alle  predette  procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita' economica  e  finanziaria,
di un  patrimonio  netto  pari  almeno  al  quindici  per  cento  del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche'  dei  requisiti  di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  c)  adozione  di  misure  in  grado  di  garantire  all'affidatario
l'accesso  a  condizioni  eque  ai  beni   immobili   e   strumentali
indispensabili  all'effettuazione  del   servizio,   anche   relative
all'acquisto, alla cessione, alla locazione o  al  comodato  d'uso  a
carico  dell'ente  affidante,  del  gestore  uscente  e  del  gestore
entrante, con specifiche  disposizioni  per  i  beni  acquistati  con
finanziamento  pubblico  e  per  la  determinazione   nelle   diverse
fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni; 
  d) in alternativa a  quanto  previsto  sulla  proprieta'  dei  beni
strumentali  in  applicazione   della   lettera   c),   limitatamente
all'affidamento  di  servizi  di  trasporto   pubblico   ferroviario,
facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di  cedere  la
proprieta' dei beni immobili essenziali  e  dei  beni  strumentali  a
soggetti  societari,  costituiti  con  capitale  privato  ovvero  con
capitale pubblico e privato, che si specializzano  nell'acquisto  dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai  gestori  di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie; 
  ((e) in caso  di  sostituzione  del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione nei bandi di gara del  trasferimento  senza  soluzione  di
continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore  uscente  al
subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in  ogni  caso
al personale il  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  il
contratto di secondo livello o  territoriale  applicato  dal  gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo
3, paragrafo 3,  secondo  periodo,  della  direttiva  2001/23/CE  del
Consiglio, del  12  marzo  2001.  Il  trattamento  di  fine  rapporto
relativo ai  dipendenti  del  gestore  uscente  che  transitano  alle
dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS  dal  gestore
uscente)). 
  8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di  regolazione
dei trasporti provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a  munirsi  di  valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio  e  ad  ogni
singola  uscita,  se   prevista,   in   conformita'   alle   apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per  la  durata  del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 
  10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita' alle  apposite  prescrizioni  previste  dal  gestore,  in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 
  11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta
l'applicazione di una sanzione  pecuniaria  da  definirsi  con  legge
regionale. In assenza di legge  regionale,  la  sanzione  e'  pari  a
sessanta volte il valore  del  biglietto  ordinario  e  comunque  non
superiore a 200 euro. 
  11-bis. In caso di  mancata  esibizione  di  un  idoneo  titolo  di
viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione  comminata
e'  annullata  qualora  sia  possibile   dimostrare,   con   adeguata
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del  trasporto
pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso  di
validita' al momento dell'accertamento. 
  12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Al fine di assicurare il  piu'  efficace  contrasto  dell'evasione
tariffaria, i gestori  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  possono
affidare le attivita' di prevenzione,  accertamento  e  contestazione
delle  violazioni  alle  norme  di  viaggio  anche  a  soggetti   non
appartenenti agli organici del gestore medesimo,  qualificabili  come
agenti  accertatori.  Gli  stessi   dovranno   essere   appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a
cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico ufficiale.  Gli
agenti accertatori possono accertare  e  contestare  anche  le  altre
violazioni in materia di trasporto pubblico  contenute  nel  presente
titolo, per le quali  sia  prevista  l'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa. 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.". 
  12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale,  le  associazioni   dei   consumatori
riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con
cadenza semestrale,  per  via  telematica,  all'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i
dati,  ricavabili  dalle  segnalazioni   dell'utenza,   relativi   ai
disservizi di maggiore rilevanza e  frequenza,  proponendo  possibili
soluzioni   strutturali   per   il   miglioramento   del    servizio.
L'Osservatorio informa dei disservizi  segnalati  le  amministrazioni
competenti  e  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  per   le
determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d),  e)  e
l), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   22   dicembre   2011,   n.   214.   Le
amministrazioni   competenti,   entro   trenta   giorni,   comunicano
all'Osservatorio e all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  le
iniziative  eventualmente  intraprese  per  risolvere  le  criticita'
denunciate  ed  entro  i  novanta  giorni  successivi  rendono  conto
all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate.  Nel  rapporto
annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia
i disservizi di maggiore  rilevanza  nel  territorio  nazionale  e  i
provvedimenti    adottati    dalle    amministrazioni     competenti.
L'Osservatorio mette a disposizione delle  Camere,  su  richiesta,  i
dati raccolti  e  le  statistiche  elaborate  nell'ambito  della  sua
attivita',  fatte  salve  le  necessarie  garanzie  di  tutela  e  di
riservatezza dei dati commerciali sensibili. 
  12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  per  il
trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014,  n.
169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un  servizio  di
trasporto pubblico subisce  una  cancellazione  o  un  ritardo,  alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta  minuti
per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti  per
i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano,  tranne  che
nei casi di calamita' naturali, di  scioperi  e  di  altre  emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto  al  rimborso  del
prezzo del biglietto da parte del vettore. Il  rimborso  e'  pari  al
costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per
i  titolari  di  abbonamento,  il  pagamento  e'  pari   alla   quota
giornaliera del costo completo dell'abbonamento,  fermo  restando  il
rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate  con
disposizioni del gestore. Il rimborso e'  corrisposto  in  denaro,  a
meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. 
  13. Le rilevazioni dei sistemi di  video  sorveglianza  presenti  a
bordo  dei  veicoli  e  sulle  banchine  di  fermata  possono  essere
utilizzate ai fini del  contrasto  dell'evasione  tariffaria  e  come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali, per  l'identificazione  di  eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire  le  proprie  generalita'  agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle  competenti
forze dell'ordine.