DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
 
             Liberalizzazione del settore dei trasporti 
 
  1. Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata 'Autorita', la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
individuata in un immobile di proprieta'  pubblica  nella  citta'  di
Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013.  In  sede  di
prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e'
costituito entro il 31 maggio 2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel
settore dei trasporti e dell'accesso alle relative  infrastrutture  e
ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'  e  delle  competenze  delle
regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della  parte  seconda
della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le  proprie  competenze  a
decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.  All'Autorita'  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e  di
funzionamento di cui alla medesima legge. 
  1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e
da due componenti nominati secondo le procedure di  cui  all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
  1-ter.  I  componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto
((e a dirimere  le  relative  controversie));  sono  fatte  salve  le
ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
gestori dei servizi e delle  infrastrutture  possono  inserire  nelle
proprie carte dei servizi; 
    f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni  al
principio della minore estensione  territoriale  dei  lotti  di  gara
rispetto ai bacini di pianificazione,  tenendo  conto  della  domanda
effettiva e di quella  potenziale,  delle  economie  di  scala  e  di
integrazione tra servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati
dalla normativa vigente, nonche' a  definire  gli  schemi  dei  bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e  a
stabilire i criteri per la nomina delle  commissioni  aggiudicatrici;
con  riferimento  al  trasporto  ferroviario  regionale,  l'Autorita'
verifica che nei relativi bandi di  gara  non  sussistano  condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a  concorrenti
potenziali e  specificamente  che  la  disponibilita'  del  materiale
rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito  per
la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso
un tempo massimo di  diciotto  mesi,  decorrenti  dall'aggiudicazione
definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile  indispensabile
per  lo  svolgimento  del  servizio.  Con  riferimento  al  trasporto
pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei  contratti
di servizio per i servizi  esercitati  da  societa'  in  house  o  da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del  decreto
legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  nonche'  per  quelli  affidati
direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di
servizio esercitati in  house  o  affidati  direttamente  l'Autorita'
determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza  che
il gestore deve  rispettare,  nonche'  gli  obiettivi  di  equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio  prevede  obblighi  di
separazione contabile tra le attivita' svolte in regime  di  servizio
pubblico e le altre attivita'; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire  per  le  nuove  concessioni  nonche'  per  quelle  di  cui
all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di  competenza,  comma  2
sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del  price  cap,  con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale per ciascuna  concessione;  a  definire  gli  schemi  di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi  alla  gestione  o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle  gare  cui
sono tenuti i concessionari autostradali  per  le  nuove  concessioni
nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti
di competenza, comma 2; a definire gli ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012, in attuazione della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura
ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
e, in particolare, a definire i criteri  per  la  determinazione  dei
pedaggi da parte del  gestore  dell'infrastruttura  e  i  criteri  di
assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare  sulla  loro
corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
    1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto  necessario
anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per  confronto
nell'ambito  di   realta'   europee   comparabili,   a   seguito   di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con  i  comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
    3)  consentire  una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
    4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,  individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio.. 
  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del
presente articolo, l'Autorita': 
    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici; 
    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle
imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la
concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese
integrate; 
    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la
decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento; 
    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e
l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli
ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di
trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri
contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto
apposito verbale; 
    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti
di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti
sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano
motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare; 
    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti
esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini
dell'esercizio delle sue competenze; 
    ((h) disciplina, con propri provvedimenti, le  modalita'  per  la
soluzione non giurisdizionale delle controversie  tra  gli  operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di  trasporto
e gli utenti o  i  consumatori  mediante  procedure  semplici  e  non
onerose anche in forma  telematica.  Per  le  predette  controversie,
individuate con  i  provvedimenti  dell'Autorita'  di  cui  al  primo
periodo, non e' possibile proporre ricorso  in  sede  giurisdizionale
fino a che non  sia  stato  esperito  un  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione, da ultimare entro  trenta  giorni  dalla  proposizione
dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire  in  sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del  termine  per  la
conclusione del procedimento di conciliazione)); ((65)) 
    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti
amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di
servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa
all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti; 
    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 
      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito; 
      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero
presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o
incompleto i chiarimenti richiesti; 
    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa
interessata. 
  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano
ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e
di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche,
statali  e  regionali,  nonche'  gli  enti  strumentali   che   hanno
competenze  in  materia  di  sicurezza  e  standard   tecnici   delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le  delibere
che possono avere un impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle   infrastrutture,   con
facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire  segnalazioni  e  pareri
circa la congruenza con la regolazione  economica.  Restano  altresi'
ferme e  possono  essere  contestualmente  esercitate  le  competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge  10
ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145
e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di  vigilanza
sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98. 
  5.  L'Autorita'  rende  pubblici  nei   modi   piu'   opportuni   i
provvedimenti di regolazione  e  riferisce  annualmente  alle  Camere
evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e
la parte ancora da definire. La regolazione approvata  ai  sensi  del
presente articolo resta efficace fino a quando  e'  sostituita  dalla
regolazione  posta  dalle  amministrazioni  pubbliche   cui   saranno
affidate le competenze previste dal presente articolo. 
  6. All'esercizio  delle  competenze  di  cui  al  comma  2  e  alle
attivita' di cui  al  comma  3,  nonche'  all'esercizio  delle  altre
competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge, si provvede
come segue: 
    a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo
funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per  l'anno
2013 e 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2013-2015,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2013,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  anticipa,  nei  limiti  di  stanziamento  del   proprio
bilancio,  le  risorse  necessarie  per  la  copertura  degli   oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e dal suo funzionamento, nella misura  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Le
somme  anticipate  sono  restituite   all'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato, nell'ambito delle predette risorse,  assicura  all'Autorita'
di  regolazione  dei  trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il
necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario  per
lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione  della
struttura organizzativa dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato; 
    b) mediante  un  contributo  versato  dagli  operatori  economici
operanti nel settore del trasporto e per i  quali  l'Autorita'  abbia
concretamente avviato, nel mercato in cui essi  operano,  l'esercizio
delle competenze o  il  compimento  delle  attivita'  previste  dalla
legge,  in  misura  non  superiore  all'1  per  mille  del  fatturato
derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto
della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo  del   fatturato   e'
effettuato in modo  da  evitare  duplicazioni  di  contribuzione.  Il
contributo  e'  determinato  annualmente  con  atto   dell'Autorita',
sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
Nel termine di  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto,  possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in  assenza  di
rilievi nel termine l'atto si intende  approvato.  PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
24 MARZO 2012, N. 27. 
    b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481,  in  sede  di  prima  attuazione  del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito
del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza
richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione. 
  6-bis. Nelle  more  dell'entrata  in  operativita'  dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti
nei diversi  settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data
l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del
personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non
generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 
  6-ter.  Restano   ferme   le   competenze   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento
ai profili di finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art.  10,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo
37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  modificata
dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  dalla  presente  legge  e  si
applicano ai processi successivamente iniziati".