DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2020)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
 
  ((1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale  per
l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica   in   seduta   allargata   ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  direttive  per  la  prevenzione  delle
occupazioni arbitrarie di immobili.))((2)) 
  ((2. Quando e' richiesto  l'intervento  della  Forza  pubblica  per
l'esecuzione di un provvedimento di  rilascio  di  immobili  occupati
arbitrariamente da  cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per
l'ordine e la sicurezza  pubblica,  l'autorita'  o  l'organo  che  vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto.))((2)) 
  ((3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse  componenti  della   Forza   pubblica   nell'esecuzione   del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai  rappresentanti  della
regione.   Il   prefetto   comunica   tempestivamente   all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio  l'intervenuta
esecuzione dello stesso. ))((2)) 
  ((3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita'  di  definire  un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di  fragilita'  che  non  sono  in  grado  di  reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine  di  novanta
giorni. Della cabina di regia fanno  parte,  oltre  a  rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della  regione  e  degli  enti
locali interessati, nonche'  degli  enti  competenti  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica. Ai  rappresentanti  della  cabina  di
regia non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. ))((2)) 
  ((3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al  comma
3.1,  il  prefetto  riferisce  all'autorita'  giudiziaria  gli  esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia,  indicando  i  tempi  di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero  le  ragioni  che  ne
rendono   necessario   il   differimento.   L'autorita'   giudiziaria
competente  per  l'esecuzione,  tenuto   conto   delle   informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi  compreso  quello  di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato  di  occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare  di  altro  diritto  reale  di
godimento  sull'immobile  e'  liquidata  dal  prefetto  un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del  bene,  secondo  criteri
equitativi che tengono conto dello  stato  dell'immobile,  della  sua
destinazione, della  durata  dell'occupazione,  dell'eventuale  fatto
colposo  del  proprietario  nel  non  avere  impedito  l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza  del  termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non  e'  dovuta  se  l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa  con  dolo  o  colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso  il  provvedimento  che  ha
disposto   la   liquidazione    dell'indennita'    il    proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al  tribunale  del  luogo
ove  l'immobile  si  trova.  Il  ricorso  e'  proposto,  a  pena   di
inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   del
provvedimento  di  liquidazione  dell'indennita'.  Si  applicano  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide  in  composizione  monocratica.  Il  reclamo  si  propone   al
tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha
pronunciato il provvedimento. ))((2)) 
  ((3.3.  Il  differimento  dell'esecuzione  del   provvedimento   di
rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di  adozione
del relativo provvedimento. ))((2)) 
  ((3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma
3.2,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra'  essere  alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo  unico  giustizia  di  cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno. ))((2)) 
  ((3.5. Qualora al prefetto  sia  richiesto  l'ausilio  della  Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di  rilascio
da cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di  priorita'  che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti  territoriali  interessati,  dei  possibili  rischi  per
l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti  dei   soggetti
proprietari degli immobili, nonche'  dei  livelli  assistenziali  che
devono essere garantiti agli aventi diritto  dalle  regioni  e  dagli
enti  locali.   Il   programma   degli   interventi   e'   comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le  ordinanze  di  rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di  cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento,  dalla  data
individuata in base al programma degli interventi.))((2)) 
  ((3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso  ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide  con  il  rito  di  cui
all'articolo 119 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo'  dar  luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo  per  l'amministrazione  di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la  cessazione  della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile)).((2)) 
  3-bis. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
    "1-quater.  Il  sindaco,  in  presenza  di  persone  minorenni  o
meritevoli di tutela, puo'  dare  disposizioni  in  deroga  a  quanto
previsto  ai  commi  1   e   1-bis,   a   tutela   delle   condizioni
igienico-sanitarie". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 31-ter, comma  3)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato  decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie per le quali  non  sia  intervenuta
sentenza alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto".