DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti
        di disposizioni in materia di contratti di locazione. 
 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo'
chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti  di  legge.  A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o
comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del
richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea
documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il
regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unita'  immobiliare,
in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
  1-bis. I soggetti che occupano  abusivamente  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di
assegnazione di alloggi della  medesima  natura  per  i  cinque  anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (4) 
  1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli
di tutela, puo' dare disposizioni in  deroga  a  quanto  previsto  ai
commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. 
  ((1-quinquies.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro)). 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n.
169  (in  G.U.   1ª   s.s.   22/07/2015,   n.   29)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma   1-ter   del   presente
articolo.