DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». 
  ((2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,  n.  197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, il primo periodo e'  soppresso  e  al  secondo
periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1"; 
    b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
      "1-ter. Per i magistrati che, alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di
prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati  assegnati  alla
prima  sede,  il  termine  di  cui  all'articolo  194,  primo  comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per  l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito  da  quattro  anni  a  tre  anni.  Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima  sede
e' assegnata nell'anno 2017". 
    2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre  2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
    2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
    2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, al secondo  periodo,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo  periodo,  le
parole: "sei mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ventiquattro
mesi". 
    2-sexies. All'articolo  2-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2017")).