DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa. (16G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
  Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento  giudiziario  di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le  parole:  «,  ad  una
sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: ", ad una  sede"
e le parole: «tre anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quattro
anni». 
  1-bis. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  30  DICEMBRE  2016,  N.  244,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBARIO 2017, N. 19)). ((Le
disposizioni di cui al comma 1)) non si applicano  in  ogni  caso  in
riferimento alle procedure  di  trasferimento  ad  altra  sede  o  di
assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  ((1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima
assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati  alla  prima
sede,  il   termine   di   cui   all'articolo   194,   primo   comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per  l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito  da  quattro  anni  a  tre  anni.  Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima  sede
e' assegnata nell'anno 2017)).