LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 
 
  1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori puo' essere  richiesta  al  CNF  da  chi  sia
iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque  anni  e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28  maggio  1936,  n.
1003, e dal regio decreto 9 luglio  1936,  n.  1482,  al  quale  sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
  2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato
una anzianita' di iscrizione all'albo di otto  anni,  successivamente
abbia lodevolmente e proficuamente frequentato  la  Scuola  superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il
regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione
per l'accesso e per la verifica  finale  di  idoneita'.  La  verifica
finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame  designata
dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
  3. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti  alle  giurisdizioni
superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono  chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta  iscrizione  secondo  la
previgente normativa. 
  4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione  coloro  che  maturino  i
requisiti secondo la previgente normativa entro ((undici anni)) dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.  1003,  il  quinto
comma e' sostituito dal seguente: 
    «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una  media  di
sette decimi nelle prove scritte e in quella orale  avendo  riportato
non meno di sei decimi in ciascuna di esse».