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LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. (036U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  25-6-1936

Art. 1



Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.