DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis 
 
(( (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali).)) 
 
  ((1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma  10,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i  comuni  e  per  le
province in  stato  di  dissesto  finanziario  l'amministrazione  dei
residui attivi e passivi  relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione. 
  2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1
e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della
liquidazione  di  definire  anche  in  via  transattiva  le   partite
debitorie, sentiti i creditori)). 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L.
11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.
36, comma 3) che la presente modifica si applica  ai  comuni  e  alle
province  che   deliberano   lo   stato   di   dissesto   finanziario
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, nonche' a  quelli,  gia'  in  stato  di  dissesto
finanziario, per i quali alla  medesima  data  non  e'  stata  ancora
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.